Patronato

ASSEGNO DI MATERNITA' COMUNALE

L'assegno di maternità concesso dal Comune e pagato da INPS è riconosciuto alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso. L'importo complessivo dell'assegno è pari ad € 1.694,45 per i nati nell'anno 2016. Tale importo viene aggiornato di anno in anno dal Ministero.

ASSEGNO DI MATERNITA' DI STATO

L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (cd assegno di maternità dello Stato) è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, erogata e concessa direttamente dall'Inps. (cfr art.75 del d.lgs. 151/2001).

CARTA ACQUISTI

Dal 1° gennaio 2013, al fine di garantire la prosecuzione del programma “carta acquisti”, è utilizzato lo stanziamento deliberato da Eni S.p.A. e Eni Foundation (Decreto interministeriale n. 100152 del 19 dicembre 2012, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Dalla stessa data è stata sospesa l’erogazione del contributo aggiuntivo di 20 euro riservato agli utilizzatori sul territorio nazionale di gas naturale o GPL ma sarà comunque garantito l’accredito ordinario degli 80 euro bimestrali, come meglio precisato nel paragrafo “COSA SPETTA”.

Cosa Spetta

Sulla Carta sono accreditati, a favore degli aventi diritto, 40 euro mensili con cadenza bimestrale (80 euro).

Per i beneficiari aventi diritto all’accredito ed in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, agli 80 euro bimestrali andranno ad aggiungersi eventuali somme messe a disposizione dagli Enti territoriali di residenza.

CERTIFICAZIONE UNICA CU

La certificazione unica è un documento fiscale comprovante la percezione di un reddito da parte di un contribuente (lavoratore dipendente e pensionato).

La certificazione unica viene emessa e inviata dal soggetto che ha effettuato il pagamento, ossia il datore di lavoro (sostituto d’imposta) nel caso dei lavoratori dipendenti ed INPS nel caso di pensionati.

La certificazione unica assume particolare importanza poiché i relativi dati sono fondamentali per la compilazione del modello 730 precompilato.

In altre parole, la certificazione unica consente all’Agenzia delle Entrate di disporre dei dati relativi ai redditi da lavoro dipendente e pensione, che verranno inseriti nel modello 730 precompilato.

I pensionati, per richiedere la certificazione unica C.U., devono esibire un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

DIMISSIONI ONLINE

A seguito delle riforme introdotte con il "Jobs Act", a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche. Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli.

La procedura è semplice. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:

- ​inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo,accedendo al portale dell'Istituto o recandosi in una delle sue sedi. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l'indirizzo email o PEC. Nell'ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca.

- ​rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

A chi spetta

- operai agricoli a tempo determinato;

- piccoli coloni;

- compartecipanti familiari;

- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;

- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

DISOCCUPAZIONE NASPI

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

A chi spetta

- operai agricoli a tempo determinato;

- piccoli coloni;

- compartecipanti familiari;

- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;

- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

ESTRATTO CONTRIBUTIVO ED ESTRATTO CERTIFICATIVO

L'estratto Contributivo

È l’elenco dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps a favore del lavoratore fin dall'apertura della sua posizione assicurativa, nella quale sono raccolti i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto.

L'estratto conto certificativo

Se il lavoratore è vicino alla pensione, può chiedere l’estratto conto certificativo. Si tratta di un documento analitico della posizione assicurativa, che ha valore certificativo e viene rilasciato dalle sedi INPS su richiesta degli assicurati.

FONDO DI GARANZIA

E' la somma che spetta a tutti i lavoratori subordinati che abbiano cessato un rapporto di lavoro per una qualunque causa. E' disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile, e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 alla quale va aggiunta a montante la rivalutazione  dell'importo accantonato l'anno precedente.

Non è previsto un trattamento di fine rapporto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed in genere per i rapporti di lavoro autonomo.

Dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro i lavoratori possono chiedere al datore di lavoro un'anticipazione fino al 70% del TFR maturato alla data della richiesta. La domanda deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:

- spese sanitarie di carattere straordinario;

- acquisto della prima casa di abitazione (per il richiedente o per i figli);

- spese da sostenere durante i congedi per maternità o per formazione.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Il TFR viene pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro dal datore di lavoro.

In caso di insolvenza di quest'ultimo, e in seguito all'apertura di una procedura concorsuale o esecuzione individuale, il trattamento di fine rapporto, debitamente accertato e determinato a seconda delle suddette procedure,viene erogato ai lavoratori  dal FONDO DI GARANZIA (L.29 maggio 1982 n. 297) tramite l'Inps.

OBIS-M

Nel certificato di pensione sono riportati i dati anagrafici del pensionato, la Sede Inps di competenza, la categoria, il numero di certificato e l’eventuale tutore o rappresentante legale.

All'nizio di ogni anno, l'Inps  mette a disposizione del pensionato il modello Obis/M dove sono riepilogate tutte le informazioni relative alle pensioni Inps che sono in pagamento:

- l'aumento che viene calcolato ad ogni inizio d'anno (perequazione automatica);

- gli importi mensili lordi delle rate di gennaio e di tredicesima, se dovuta;

- gli importi mensili netti;

- le ritenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali, se dovute;

- le detrazioni di imposta applicate;

- le quote associative;

- la trattenuta per incumulabilità con l'attività lavorativa;

- il contributo di solidarietà.

La documentazione da esibire per richiederlo, è il documento in corso di validità e il codice fiscale.

PENSIONI

Cos’è la pensione? Si tratta, in sostanza, di un salario differito.

Il lavoratore, durante la sua vita attiva, rinuncia ad una quota della retribuzione per garantirsi una rendita per quando non sarà più in grado di lavorare.

Le prestazioni previdenziali, o pensioni, sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e sono finanziate con il prelievo contributivo: ogni lavoratore, sia dipendente sia autonomo, pubblico o privato, deve essere obbligatoriamente iscritto al rispettivo ente previdenziale, al quale vengono versati periodicamente i contributi previdenziali.

I contributi versati nel corso della vita lavorativa determinano, alla fine di questa, una rendita mensile il cui importo dipende dal numero e dall’entità dei contributi.

Esistono diversi tipi di pensioni. Quella più frequentemente nota è la pensione di vecchiaia, che spetta al compimento della cosiddetta età pensionabile, a condizione che sia stato versato un numero minimo di contributi.

C’è poi la pensione di anzianità, una forma di pensionamento anticipato per chi raggiunge un numero di anni di contribuzione più elevato. Per chi interrompe prima del tempo l’attività lavorativa per motivi di salute, sono previsti l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità, a seconda della gravità della sua condizione di salute.

Tutte queste prestazioni spettano in parte anche ai familiari del pensionato in caso di morte: si parla allora di pensione ai superstiti.

Se l’importo della pensione calcolato sulla base dei contributi versati è inferiore ad un determinato importo minimo, interviene lo Stato che, per mezzo dell’Inps, integra in parte la pensione di chi non ha altri redditi. Esistono, poi, altre forme di prestazioni, che vengono definite assistenziali, per coloro che non hanno altri mezzi di sostentamento.

Tali prestazioni, che vengono riconosciute anche se non sono stati versati contributi, sono costituite ad esempio dall’assegno sociale e dalle prestazioni di invalidità civile.

Pensioni:

- Pensioni di anzianità

- Pensioni di vecchiaia

- Pensioni di reversibilità

- Pensioni di invalidità civile

- Pensioni di inabilità lavorativa

- Assegno sociale

- Ricostituzione pensione

  • PENSIONE DI ANZIANITA'

A chi spetta

Il diritto alla pensione di anzianità, entro il 31 dicembre 2011, si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età:

- quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi)

Per i lavoratori autonomi è necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 anni di età:

- quota 97 (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi)

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Si può andare in pensione a prescindere dall'età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.

  • PENSIONE DI VECCHIAIA

Che cos'è

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

- raggiunto l’età stabilita dalla legge;

- perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

  • PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Che cos'è

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

- pensionato (pensione di reversibilità);

- lavoratore (pensione indiretta).

Per i  superstiti dei lavoratori e dei pensionati della Gestione pubblica può essere riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio (indiretta o di reversibilità).

I superstiti dell’iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità nel caso in cui la morte del dante causa risulti riconducibile, con nesso di causalità diretta, al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro.

  • PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE - INDENNITA' DI FREQUENZA

LE PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 l.118/1971).

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. lgs. 509/1988).

Non rientrano tra gli invalidi civili:

- gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);

- i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.

I soggetti riconosciuti invalidi per servizio (art. 74 l. 469/1961) possono accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento (comma aggiunto con l'art. 52 l. 144/1999).
   

  • PENSIONE DI INABILITÀ

Requisiti per il diritto

- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%; dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011,  (adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge  n. 122  del 30 luglio 2010);

- spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2013: limite di reddito Euro 16.127,30);

- spetta in misura intera anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies);

- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;

- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);

- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d'invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento sanitario dell'invalidità.

La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per l'anno 2013 l'importo è pari a Euro 275,87 mensili.

Dal'1.1.2002 i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono avere l'integrazione dell'importo mensile fino a € 631,87.

La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari dìinvalidità, pensioni di inabilità, ecc.) ed è compatibile anche con l'eventuale attività lavorativa.

L';art. 3 della l. 407/1990 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall'art. 12 della l. 412/1991.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello dell'assegno sociale. A decorrere dal 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011,  il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995,  n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 ) è adeguamento agli incrementi di speranza di vita introdotto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge  n. 122  del 30 luglio 2010.

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.

  • INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un'esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall'art. 1 della l. 508/1988.

Infatti, la formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.

  • PENSIONE DI INABILITÀ LAVORATIVA

Che cos'è

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

L'assegno per l’assistenza personale e continuativa:

- non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

- non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dal'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;

- viene concesso in misura ridotta, a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa;

- non è reversibile ai superstiti.

  • ASSEGNO SOCIALE

Che cos'è

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.

Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

  • RICOSTITUZIONE PENSIONE

RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE

La ricostituzione della pensione consiste in una variazione dell’importo della pensione determinata dall’accreditamento di contribuzione versata o dovuta per periodi anteriori alla decorrenza originaria della stessa.

centroservizifitesc

Centro Servizi FITESC srl

SEDE OPERATIVA
Via dell'Arcangelo Michele, 31 - 71122 Foggia
Tel: 0881.201665

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

SEDE LEGALE
Via Archimede, 41 - Milano (MI)
Tel: 388 47 053 41

All for Joomla All for Webmasters